L'ecobonus
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L’Ecobonus 110% e la seconda casa

Cosa s’intende per ecobonus 110% sulla seconda casa

Anche i possessori di una seconda casa possono usufruire dei vantaggi relativi all’ecobonus 110%, cioé la sintesi delle agevolazioni fiscali a cui possono aderire tutti i cittadini che intendono affrontare una ristrutturazione; lo scopo consiste nell’ottenere un cospicuo miglioramento dell’immobile dal punto di vista energetico.

A tal proposito è doveroso ricordare che l’ecobonus 110% permette di effettuare lavori di muratura, di cui è un esempio il cappotto termico, nonché ulteriori interventi sugli impianti termici, idraulici ed elettrici.

Il requisito principale per avere diritto all’ecobonus 110% consiste nel guadagnare due classi nell’attestazione energetica oramai obbligatoria per qualsiasi abitazione; in pratica, colui che possiede una casa in classe G dovrà fare in modo che l’immobile raggiunga almeno la classe energetica E, mentre chi possiede una casa in classe B dovrà necessariamente raggiungere la classe A+.

L’ecobonus 110% è applicabile alla seconda casa esattamente come accade con la prima casa; anche in questo caso è necessario precisare che per seconda casa s’intende quell’abitazione che è parte integrante del patrimonio di una o più persone fisiche dove il proprietario non ha la residenza fiscale.

Vediamo quali sono i punti salienti della legislazione in modo da non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli inadempienti.

Caratteristiche dell’ecobonus 110% per la seconda casa

Considerato che le agevolazioni fiscali previste dalla recente Legge di Bilancio 2021 coinvolgono anche le seconde case, riassumiamo quali sono le limitazioni relative all’ecobonus 110% riferito a tutti gli immobili che necessitano di importanti interventi di manutenzione straordinaria.

In primo luogo, non possono accedere a tali vantaggi i proprietari degli immobili la cui classe catastale di appartenenza corrisponde a una delle seguenti:

A/1: abitazioni di tipo signorile, di cui sono un esempio gli appartamenti generalmente presenti nei centri storici delle grandi città e ricavati all’interno di palazzi “importanti” dal punto di vista artistico e architettonico;

A/8: ville di lusso, così definite in quanto non presentano alcun muro in comune con altre abitazioni e godono della prospicenza di un terreno o giardino particolarmente ampio, nonché di locali appositi il cui scopo è accogliere la servitù. In tal senso è doveroso distinguere tali immobili dalle ville unifamiliari (solitamente da includere nella categoria A/2), abitazioni comunque ampie ma che sono da identificare come in possesso di un nucleo familiare che risiede stabilmente in esse, nonché dalla categoria A/7 che identifica le villette a schiera, che al contario presentano almeno una parete in comune con un’altra unità abitativa;

A/9: castelli e palazzi storici.

Gli immobili appartenenti a tutte le altre categorie catastali incluse nel gruppo A possono usufruire dell’ecobonus 110%, ivi comprese le baite di montagna (A/11), gli studi allestiti per esercitare una professione (A/10) e le case popolari (A/4).

L’evento trainante nell’ecobonus 110%

Coloro che si interessano dell’argomento relativo alle agevolazioni fiscali avranno sentito parlare almeno una volta di evento trainante, cioé il motivo principale per cui si ha il diritto di accedere all’ecobonus 110%. Il caso più classico consiste nell’esecuzione del cappotto termico, una soluzione collaudata che permette ai muri perimetrali di una struttura di isolare in maniera efficace gli ambienti interni da quello esterno.

L’esecuzione del cappotto termico è quasi sempre l’evento trainante di una ristrutturazione che gode dell’ecobonus 110% perché permette di ottenere i requisiti sopra descritti in fatto di risparmio energetico; per questi motivi i proprietari delle unità abitative di un condominio (o il proprietario di una villa unifamiliare) possono approfittarne per modificare anche gli impianti termici (per esempio installare un riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione), oppure per migliorare i consumi energetici (installando per esempio una batteria di pannelli solari).

L’abbattimento delle barriere architettoniche è un intervento trainante limitatamente ai lavori che saranno conclusi entro il giorno 30 Giugno 2022. Tale opportunità è prorogabile fino al 31 Dicembre 2022 quando si tratta di condomini e al 30 Giugno 2023 se gli interventi sono effettuati dalle IACP; tuttavia, è necessario aver terminato almeno il 60% dei lavori previsti 6 mesi prima.